Statuto FSS

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TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E’ costituita in data 10 aprile 1983, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l’Associazione denominata Federazione Speleologica Sarda (di seguito anche F.S.S.), Associazione dei gruppi speleologici della Sardegna, con sede nel comune di Iglesias, ex direzione Miniera San Giovanni.

La sua durata è illimitata.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 – Finalità

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le finalità che si propone sono in particolare la salvaguardia del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna, l’esplorazione e la ricerca speleologica, la catalogazione e la documentazione delle cavità naturali ed artificiali regionali, il coordinamento dell'attività dei gruppi speleologici sardi.

Art. 3 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione organizza le seguenti attività, elencate a titolo meramente esemplificativo:

  • esplorazione, studio, conservazione, salvaguardia e protezione del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna, anche mediante campagne di informazione, sensibilizzazione e denuncia in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni e altri soggetti pubblici e privati;
  • valorizzazione, attuazione e perseguimento degli obiettivi e finalità della Legge per la Speleologia promulgata dalla Regione Autonoma della Sardegna (L.R. n.4/2007);
  • organizzazione e gestione del Catasto Speleologico Regionale delle grotte, cavità artificiali ed aree carsiche della Sardegna;
  • organizzazione e gestione della Biblioteca Regionale di Speleologia, del Centro di Documentazione Speleologica e del Centro Internazionale di Documentazione e Ricerca sulle Grotte di Miniera;
  • promozione della tutela ambientale, formazione e didattica, con particolare riguardo all’ambiente naturale carsico ed ipogeo, attraverso la costituzione e la gestione di centri di educazione ambientale inseriti all’interno del sistema InFEA;
  • organizzazione e coordinamento di attività congiunte tra i gruppi speleologici regionali, promozione e sostegno delle attività di esplorazione e studio nelle aree carsiche del territorio;
  • organizzazione di incontri divulgativi, corsi, seminari, dibattiti, congressi, convegni, mostre e raduni regionali, nazionali e internazionali su tematiche speleologiche;
  • redazione e pubblicazione di una rivista regionale e monografie su tematiche speleologiche da realizzarsi con i contributi editoriali dei soci;
  • acquisizione e gestione di attrezzature tecniche speleologiche e di materiale informatico audio video per lo svolgimento dell’attività di ricerca speleologica e per la sua documentazione per le attività proprie  e dei gruppi aderenti;
  • costituzione di Commissioni regionali di studi scientifici e tecnici che operino nel campo della ricerca scientifica, della didattica, della documentazione e divulgazione dei risultati raggiunti, anche  mediante pubblicazioni;
  • organizzazione di corsi di vario livello su tematiche speleologiche;
  • organizzazione e gestione di qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.

L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

La Federazione Speleologica Sarda rappresenta l'unità dei gruppi speleologici della Sardegna e, nell’esercizio della propria attività di coordinatore, opera nel rispetto dell'autonomia dei gruppi speleologici aderenti e svolge il suo operato in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni e soggetti pubblici e privati, di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, nelle forme stabilite dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III – SOCI

Art. 4 – Soci

Possono diventare soci della F.S.S. tutti i gruppi speleologici sardi che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. La domanda può essere accolta, previa verifica dell’esercizio effettivo dell’attività speleologica svolta dal gruppo aspirante socio, decorso almeno un (1) anno dalla presentazione della stessa. Il rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto al gruppo interessato specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare i dati identificativi del gruppo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono tutti ordinari: gruppi speleologici che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea ed erogano eventuali contribuzioni volontarie straordinarie.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Ciascun socio partecipa alle assemblee della F.S.S. mediante il proprio presidente o altro socio del gruppo espressamente delegato.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi sociali.

E’ diritto dei soci che rappresentino almeno 1/3 degli iscritti chiedere la convocazione dell’assemblea.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale come stabilita annualmente dall’Assemblea e rispettare il presente Statuto e il regolamento interno.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell’Associazione.

Il socio che svolge attività a favore della F.S.S. agisce in forma volontaria e gratuita; solo in caso di progetti finanziati verranno riconosciuti eventuali rimborsi spese.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per tre (3) anni dal temine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata a.r. inviata presso l’ultimo indirizzo comunicato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELLA F.S.S.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi della F.S.S. sono:

1)            Assemblea dei Soci;

2)            Consiglio Direttivo;

3)            Presidente;

4)            Collegio dei Revisori dei Conti;

5)            Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale, lo scioglimento dell’Associazione e in ogni caso in cui sia richiesto da almeno 1/3 dei soci. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno, di cui la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da 1/3 dei soci, mediante:

a)            avviso scritto da inviare tramite e-mail agli associati, almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b)            avviso affisso nei locali della sede almeno venti (20) giorni prima.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini previsti per l’Assemblea ordinaria.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della prima e della seconda convocazione, e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Hanno diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto espresso dal proprio rappresentante. Non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro trenta (30) giorni dalla data della prima convocazione,  qualora sia presente il trenta (30) per cento dei soci aderenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria convocata per il trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell’Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro trenta (30) giorni dalla data della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera il trasferimento della sede legale con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti. Scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di quattro quinti degli associati.

L’Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da un membro del Consiglio Direttivo in sua assenza, il quale disciplinerà il regolare funzionamento dell'Assemblea. Ciascun rappresentante deve prenotare il proprio intervento per alzata di mano. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima forma è obbligatoria per le elezioni delle cariche sociali.

Art. 9 – Compiti dell’Assemblea

Compiti dell'Assemblea sono:

  • eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Probiviri, con il potere di revocarli in caso di inottemperanza all’incarico o di operato scorretto;
  • discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • approvare gli eventuali regolamenti interni;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • modificare lo Statuto;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri sei (6) membri. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche iscritte ai gruppi federati, restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
  • sovrintende l'attività della F.S.S. e ne coordina l'operato;
  • attua le delibere approvate dall'Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio preventivo e consuntivo;
  • propone le variazioni delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • amministra i fondi della F.S.S. disponendo per tutte le spese;
  • prende iniziative atte a garantire un buon funzionamento della F.S.S.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; ha potere di firma disgiunta con il Tesoriere per tutte le operazioni di cassa. Ha il dovere di garantire l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e il rispetto delle norme dello Statuto.

Art. 12 – Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento da parte di questi di svolgere le proprie funzioni.

Art. 13 – Segretario

Il segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza; conserva i libri sociali e contabili;

dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere si occupa della gestione contabile dell’Associazione e controlla le entrate e le uscite finanziarie, con potere di firma disgiunta per tutte le operazioni di cassa; provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo; provvede alla riscossione delle quote associative.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il Collegio rimane in carica per tre (3) anni. I suoi membri non fanno parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione, sorveglia la gestione amministrativa della F.S.S. e ne riferisce alla Assemblea. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta all’anno nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali controversie tra i soci o tra essi e la F.S.S. ed i suoi organi. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre (3) e durano in carica per tre (3) anni. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono at aequo senza formalità di procedura entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 17 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  • patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • quote degli associati, nella misura decisa annualmente dall’Assemblea;
  • finanziamenti e contributi da parte dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Unione Europea, di organismi internazionali, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici tra i quali, ma non  solo, i contributi previsti dalla L.R. n.4/2007;
  • eredità, donazioni, legati, contributi volontari, sovvenzioni e proventi vari i quali verranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

Non è consentita la distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve o capitale fra i soci della Federazione.

L’Associazione è tenuta per almeno tre (3) anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 19 – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti (20) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno venti (20) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO DELLA F.S.S.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con i quorum costitutivo e deliberativo indicati all’articolo 8 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad associazioni con analoghe finalità di utilità sociale e con scopi finalizzati alla tutela e protezione della natura.

TITOLO VII - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 21 – Modifiche statutarie

Le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i quorum costitutivo e deliberativo indicati all’articolo 8 del presente Statuto.

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento.

Il presente Statuto è stato approvato in data 30 luglio 2011 e annulla tutte le precedenti versioni.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che   non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le   disposizioni previste dalla Legge 7   dicembre 2000, n. 383, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.