Regolamento del Catasto

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Costituzione e Scopi

Art. 1) – E' istituito in data 11/11/1979 il Catasto delle grotte della Sardegna, Organo ufficiale che ha il compito di raccogliere i dati tecnici e scientifici, i rilievi, gli studi, i lavori riguardanti tutte le grotte della Sardegna, allo scopo di una più approfondita conoscenza geografica dell'Isola e di una agevolazione dell'attività dei Gruppi Grotte sardi.
Compito del Catasto è inoltre la pubblicazione dell'Elenco catastale delle grotte della Sardegna.
Il Catasto delle grotte della Sardegna è una struttura della Federazione Speleologica Sarda che lo gestisce con un suo Comitato Tecnico.

Organizzazione

Art. 2) - Per un più proficuo lavoro di raccolta, elaborazione e controllo dei dati, la Sardegna viene suddivisa in cinque zone catastali che sono le seguenti:

  1. Provincia di Sassari.
  2. Nuorese.
  3. Ogliastra, Barbagia di Seulo e Belvì, Sarcidano, Mandrolisai.
  4. Sulcis-Iglesiente.
  5. Cagliaritano.
  6. Oristanese.

Art. 3) - Vengono istituiti un Catasto centrale regionale, curato da un Delegato Regionale, in cui convergerà il materiale di tutte le grotte della Sardegna, e sei sezioni catastali periferiche, curate da cinque Responsabili di zona, coincidenti con le zone di cui all'Art. 2.

Art. 4) - La suddivisione in zone è di esclusiva utilità catastale e non ha alcuna influenza sulle località prescelte dai Gruppi Grotte per svolgere la propria attività.

Art. 5) - Sono Organi del Catasto delle grotte della Sardegna:

  1. Il Comitato Tecnico.
  2. Il Delegato Regionale.
  3. I Responsabili di zona.

Comitato Tecnico

Art. 6)

  1. Il Comitato Tecnico è costituito dal Delegato Regionale e dai sei Responsabili di zona.
  2. Funzione del Comitato Tecnico è quella di coordinare l'attività del Catasto, rapportandosi al Consiglio Direttivo.
  3. Il Comitato Tecnico viene convocato e presieduto dal Delegato Regionale ogni qualvolta se ne presenti la necessità, dandone comunicazione ai membri con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data stabilita. La convocazione in caso di necessità può essere fatta in accordo anche da due Responsabili di zona.
  4. Durante le riunioni del Comitato Tecnico viene redatto un verbale che sarà custodito dal Delegato Regionale.

Delegato Regionale

Art. 7)

  1. Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione Speleologica Sarda ed è il curatore ufficiale del Catasto delle grotte della Sardegna. La sua nomina è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea della Federazione. L’incarico può essere affidato anche a un membro del Consiglio Direttivo.
  2. Tiene e cura l'Ufficio regionale del Catasto, provvedendo alla raccolta e alla conservazione del materiale catastale di tutte le grotte della Sardegna.
  3. Riceve le schede esclusivamente dai Responsabili di zona, ai quali fornisce i numeri catastali, e cura i contatti con il Catasto delle grotte d'Italia.
  4. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico .
  5. Segna su apposito registro l'ordine e la data di arrivo delle schede catastali.
  6. Il Delegato Regionale resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Responsabile di Zona

Art. 8)

  1. Per ognuna delle cinque zone catastali di cui all' Art. 2 viene nominato un Responsabile di zona.
  2. Il Responsabile di zona viene nominato dai Gruppi Grotte della zona stessa, riuniti in assemblea.
  3. Tiene e cura la sezione catastale della sua zona, raccogliendo e conservando il materiale.
  4. Riceve dai Gruppi Grotte le schede catastali compilate in doppia copia, ne conserva una copia e ne invia una al Delegato Regionale.
  5. Attribuisce i numeri catastali alle grotte, richiedendo i numeri stessi al Delegato Regionale.
  6. Fornisce periodicamente ai Gruppi Grotte della sua zona l'elenco delle ultime grotte messe a catasto.
  7. Controlla che il materiale catastale consegnato dai Gruppi Grotte sia conforme alle disposizioni del Regolamento e si accerta che non vi siano anomalie.
  8. Cura i rapporti con i Gruppi Grotte della sua zona e indice le riunioni di zona.
  9. Il responsabile di zona resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di inefficiente funzionamento può essere destituito dai Gruppi Grotte della sua zona.
  10. Conserva anche copia di tutto il materiale digitalizzato regionale.

Raccolta dei Dati e Catalogazione

Art. 9)

  1. Possono essere inserite nel Catasto esclusivamente le grotte naturali che abbiano uno sviluppo di almeno 5 m o una profondità di almeno 5 m e che abbiano la lunghezza almeno uguale alla larghezza dell’ingresso. In casi del tutto eccezionali e per motivi di interesse particolare, possono essere messe a Catasto cavità che abbiano dimensioni minori o che risultino essere artificiali. In ogni caso tale eventualità deve essere sottoposta a decisione del Comitato Tecnico.
  2. Per inserire una cavità nel Catasto è obbligatorio fornire al Responsabile della zona in cui si trova la grotta:
  • Scheda catastale compilata in duplice copia, con indicati almeno il nome della grotta, la provincia, il comune, la località, la carta IGM, le coordinate geografiche, la quota, lo sviluppo e i dislivelli interni.
  • Rilievo topografico della cavità in scala originale in duplice copia, di cui una su lucido, riportante la pianta, la sezione longitudinale (spaccato), la scala grafica e numerica, l’indicazione del nord, l’anno del rilevamento
  • Fotocopia della carta IGM in scala 1:25000 con segnato l’ingresso della grotta, in duplice copia.
  • Descrizione sintetica della cavità (poche righe).
  • Nome del Gruppo Grotte o persona che fornisce il materiale.
  1. Per una maggiore completezza della documentazione catastale, per ogni grotta possono essere aggiunte, a discrezione dei Gruppi Grotte, la fotografia dell'ingresso, descrizione completa, bibliografia esistente, copia delle pubblicazioni, lavori specialistici e qualunque altro materiale anche informatico.
  2. In casi particolari (ad esempio grotte molto grandi ancora in fase di esplorazione) può essere accettato anche un rilievo topografico parziale, in attesa di quello definitivo.
  3. Ad ogni grotta il Responsabile di zona attribuisce un numero catastale, controllando che le cavità siano effettivamente nuove e quindi mai catastate prima. In casi incerti egli ha facoltà di compiere i dovuti accertamenti, chiedendo la collaborazione dei Gruppi Grotte.
  4. Vengono accettate schede e rilievi di grotte già precedentemente messe a Catasto nel caso in cui vi siano degli aggiornamenti, si aggiungano nuovi rami o si riscontri palese errore nel rilievo già presente. Tale procedura è affidata al Comitato Tecnico. Si prende comunque nota dell’esistenza di altri rilievi indicando il rilevatore. Nella pubblicazione dei rilievi aggiornati vanno citati sia i primi rilevatori che coloro che hanno effettuato l’aggiornamento.
  5. Il Responsabile di zona può tenere a parte un eventuale elenco provvisorio di grotte che non abbiano i dati completi ma abbiano le esatte coordinate, in attesa che i Gruppi Grotte completino i rilievi o gli studi. Esse possono rimanere in tale elenco provvisorio per il tempo di 1 anno rinnovabile. A tali cavità non può essere attribuito il numero catastale sino a quando la documentazione minima richiesta non sarà completa. Esse porteranno specificato quale è il Gruppo Grotte scopritore o segnalatore.
  6. Il delegato Regionale deve tenere l'elenco completo delle grotte catastate, in ordine di numero. Il Responsabile di zona farà lo stesso per le grotte della propria zona.
  7. Le grotte possono essere inserite nel Catasto sia da Gruppi che da singoli individui anche non speleologi. In quest’ultimo caso i Responsabili hanno facoltà di effettuare eventuali verifiche sulla precisione dei dati e dei rilievi.
  8. I nomi delle grotte devono essere quelli locali o almeno devono indicare la località. Nell’attribuire nuovi nomi si deve essere rispettosi delle popolazioni, dei luoghi e delle lingua locale e non è consentito utilizzare nomi di fantasia che possono apparire poco seri o non pertinenti.

Varie

Art. 10) - Il materiale catastale consegnato dai Gruppi Grotte viene considerato proprietà del Catasto delle grotte della Sardegna. Il Catasto per le pubblicazioni può disporre in qualunque momento dei dati catastali, del rilievo e della descrizione sintetica di ogni singola cavità, citando sempre la fonte.

Art. 11) - I Gruppi Grotte aderenti alla Federazione Speleologica Sarda hanno diritto a consultare il materiale catastale sia presso il Delegato Regionale sia presso qualunque Responsabile di zona, e possono ottenere copia delle documentazioni, tramite richiesta scritta. Il materiale catastale ottenuto in copia non può essere pubblicato senza l’autorizzazione del Gruppo che l’ha fornito.

Art. 12) - Il rilascio di documentazione catastale a Studiosi, Istituti Scientifici, ecc. deve essere deciso caso per caso dal Consiglio Direttivo della Federazione, previa autorizzazione dei Gruppi Grotte che hanno fornito il materiale in oggetto.

Modifiche del Regolamento

Art. 13) - Le modifiche al presente Regolamento possono essere fatte dall'Assemblea della Federazione Speleologica Sarda, con voto favorevole di almeno 2/3 dei Gruppi Grotte aderenti.

Il presente Regolamento è stato approvato ad Oristano in data 11 novembre 1979 ed è stato modificato in data 12 giugno 1983, in data 26 gennaio 1986 e in data 23 giugno 2002.